Ai propri collaboratori temporanei, Manpower garantisce in materia di diritti e assicurazioni sociali le medesime prestazioni di ogni altra azienda. Il salario viene così fissato di comune accordo con il consulente all’inizio di ogni missione temporanea. Esso è composto da un salario di base e dalle indennità di vacanza (8,33 % o 10,64 % per i giovani di età inferiore ai 20 anni e per i collaboratori di età superiore ai 50 anni). Vengono inoltre automaticamente versati i contributi all’AVS e all’AI.
Se il contratto di missione supera i tre mesi, ovvero 13 settimane (anche dopo la proroga del contratto o l’accumulo di diverse missioni), e se il collaboratore è sposato o ha familiari a carico, è necessario versare i contributi anche alla cassa di previdenza (ovvero il 2° pilastro disciplinato dalla LPP).
Per quanto riguarda la previdenza individuale essa si fonda sul risparmio facoltativo tramite un contratto stipulato presso una compagnia d’assicurazioni, una banca o una fondazione privata.
Conformemente al diritto svizzero, le indennità AVS e AI sono dedotte dal salario. L’AVS è un’assicurazione obbligatoria a beneficio di tutte le persone che abitano o lavorano in Svizzera. Essa si basa sul principio di solidarietà tra le generazioni. Pilastro principale della previdenza sociale svizzera, l’AVS mira a garantire la sicurezza materiale durante il pensionamento o al momento del decesso di un genitore o di un coniuge.
Sono tenuti a versare i contributi AVS/AI:
le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (compresi i frontalieri e i lavoratori stranieri), a partire dai 18 anni;
i beneficiari di una rendita AVS che desiderano proseguire un’attività lucrativa in Svizzera, se il loro reddito è superiore a CHF 1400 al mese;
le persone domiciliate in Svizzera senza attività lucrativa (studenti, invalidi, persone che si occupano dell’economia domestica, ecc.).
La percentuale di partecipazione è calcolata in funzione del salario e dell’età. Per le persone senza attività lucrativa, l’obbligo contributivo all’AVS è composto da un importo fisso. Esso permette di evitare, al momento del pensionamento, una riduzione della rendita in seguito ad anni di contribuzione mancanti.
Maggiori informazioni sull’AVS
La previdenza professionale è il secondo pilastro del sistema svizzero delle assicurazioni sociali e mira al mantenimento di un adeguato tenore di vita al momento del pensionamento, integrando la rendita AVS. Soltanto le persone che hanno esercitato un’attività lucrativa accumulano un capitale di risparmio nell’ambito del 2° pilastro; occorre tuttavia percepire un salario annuo minimo per poter essere affiliati alla LPP e beneficiarne al pensionamento.
La prestazione di vecchiaia è composta dai contributi paritetici del lavoratore e del datore di lavoro e dagli interessi derivanti dal rendimento patrimoniale. È garantito un tasso d’interesse annuo minimo. L’aliquota di contribuzione aumenta con l’età, per tener conto della riduzione progressiva della durata del processo di risparmio. Con una durata di contribuzione completa, la rendita di vecchiaia LPP unita a quella dell’AVS deve permettere di raggiungere il 60 % dell’ultimo salario.*
*Estratto da «Dictionnaire suisse de politique sociale», Jean-Pierre Fragnière e Roger Girod, edizione 2002 (in francese).
In qualità di datore di lavoro, Manpower ti affilia alla LPP dal 1° giorno di missione, a condizione che il tuo contratto di missione superi i 3 mesi (13 settimane), dal momento in cui tutte le missioni svolte per Manpower raggiungono i 3 mesi (13 settimane) su un periodo complessivo di 12 mesi, oppure se hai un obbligo di mantenimento di uno o più figli.
Maggiori informazioni sulla LPP
Maggiori informazioni sulle assicurazioni sociali in Svizzera
Ciascuno può costituirsi un fondo pensione individuale grazie a un contratto di previdenza vincolato con una compagnia d’assicurazioni o una fondazione bancaria, oppure stipulando un’assicurazione sulla vita.
Esistono due tipi di previdenza individuale: la previdenza vincolata (3a), legata a un’attività lucrativa, e la previdenza libera (3b), simile a un risparmio a lunga scadenza. La previdenza individuale vincolata beneficia di agevolazioni fiscali e può essere utilizzata per acquistare un’abitazione di proprietà. Le condizioni di rilascio, l’importo delle prestazioni e le altre particolarità dipendono dal prodotto di previdenza scelto.
Estratto dall’opuscolo «Assicurazioni sociali: soggiorno in Svizzera e partenza» disponibile sul sito dell’Ufficio federale della migrazione. L’opuscolo è redatto in albanese, arabo, francese, inglese, italiano, portoghese, russo, serbo, spagnolo, tamil, tedesco e turco.
In Svizzera l’assicurazione malattie è a carico del lavoratore. È un’assicurazione obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera. Ogni persona può scegliere liberamente la sua cassa; ne esistono circa 90 riconosciute dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Le casse devono accettare senza riserve o periodo d’attesa qualsiasi persona a prescindere dalla sua età o dal suo stato di salute. Diversamente accade nel caso della stipulazione di assicurazioni complementari, soggette a condizioni.
I frontalieri che lavorano in Svizzera possono stipulare un’assicurazione malattie nel loro paese di residenza o presso una cassa svizzera.
Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, essa è a carico del datore di lavoro a partire dall’inizio della missione per gli infortuni professionali e, a condizione che le ore lavorative prestate superino in media le 8 ore settimanali, per gli infortuni non professionali.
Qualora tu lavorassi meno di 8 ore a settimana, contatta la tua cassa di assicurazione malattie per aggiungere la copertura infortuni non professionali al tuo contratto d’assicurazione.
Al termine di un contratto di lavoro in Svizzera e qualora tu non trovassi subito un altro lavoro, hai a disposizione un certo lasso di tempo per stipulare un’assicurazione contro gli infortuni. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo datore di lavoro o alla Suva. Esiste anche la possibilità di aggiungere la copertura infortuni nel tuo contratto d’assicurazione malattie. Nel momento in cui passi dallo stato di disoccupato a quello di salariato, prendi contatto con la tua assicurazione malattie al fine di disdire la clausola infortuni.
Maggiori informazioni sull’assicurazione malattie si trovano sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica e su ch.ch.
Maggiori informazioni sulla vita e il lavoro in Svizzera si trovano sul sito dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) e su ch.ch.
Consulta anche l’opuscolo «Vivere e lavorare in Svizzera».